Whistleblowing

Ai sensi della normativa vigente in materia di whistleblowing, ossia di segnalazione di illeciti commessi all’interno di uno specifico contesto lavorativo, CTC S.c.a r.l. fornisce di seguito le indicazioni necessarie in relazione ai canali di segnalazione interna ed esterna, nonché le relative procedure e presupposti.

CHI PUÒ SEGNALARE:

Il canale di segnalazione interna e i canali di segnalazione esterna sono disponibili solamente per soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

  • Dipendenti di CTC S.c.a r.l., (indipendentemente dalla forma contrattuale);
  • Lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa nei confronti di CTC S.c.a r.l.;
  • Fornitori di CTC S.c.a r.l.;
  • Membri degli organi sociali di CTC S.c.a r.l.;

In linea con le previsioni della normativa, CTC S.c.a r.l. garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante, nonché la tutela da eventuali condotte ritorsive di contenuto professionale, contrattuale od organizzativo e da qualsiasi azione od omissione che possa realizzare una forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione diretta o indiretta a suo carico per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

 

PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere segnalate le seguenti violazioni:

Violazioni della normativa europea

  1. Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell’Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  2. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione.
  3. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
  4. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Si pensi ad esempio a un’impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.


COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Canali interni

CTC S.c.a r.l. ha attivato i seguenti canali di Segnalazione interna:

  • Segnalazione cartacea: la segnalazione cartacea dovrà essere spedita a mezzo posta ordinaria o raccomandata a/r all’attenzione del Gestore dei canali di Segnalazione interna nella persona del Responsabile Whistleblowing, c/o CTC S.c.a r.l., Corso Italia 17, 20121, Milano.
    In questo caso, il Segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della Segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Riservata al Gestore dei canali di Segnalazione interna”.
    Per la segnalazione è necessario utilizzare il seguente modulo.
  • linea telefonica riservata: è possibile effettuare una segnalazione tramite il numero di telefono 02.45488273, lasciando un messaggio in segreteria. Il Segnalante potrà altresì richiedere un apposito incontro diretto con il Gestore per effettuare di persona la propria segnalazione.

 

Canali Esterni

È possibile per il Segnalante effettuare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), con le modalità previste sul sito istituzionale dell’Ente, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • non è prevista, nell’ambito proprio del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ai sensi della normativa esterna di riferimento, e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Procedendo con l’inoltro di una segnalazione, il Segnalante dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali per le segnalazioni whistleblowing.

Il canale Whistleblowing non è destinato alla segnalazione di reclami o per inoltrare richieste ed evidenze di natura commerciale, nonché controversie riguardo il rapporto di lavoro.

Inoltre, il canale Whistleblowing non è destinato all’inoltro di istanze di accesso, rettifica o cancellazione dei dati ai sensi della normativa Privacy. Per tali finalità è espressamente previsto uno specifico canale d’accesso online (vai alla pagina “Istanza online”).